Sentenza 42/1975 (ECLI:IT:COST:1975:42)
Massima numero 7678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7677
Titolo
SENT. 42/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - C.P.M.P., ARTT. 370 E 387, E R.D. 9 SETTEMBRE 1941, N. 1022, ARTT. 13 E 14 - DISPOSIZIONI NON APPLICABILI DAL GIUDICE A QUO (ORDINARIO), MA SOLO NELL'EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE MILITARE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 42/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - C.P.M.P., ARTT. 370 E 387, E R.D. 9 SETTEMBRE 1941, N. 1022, ARTT. 13 E 14 - DISPOSIZIONI NON APPLICABILI DAL GIUDICE A QUO (ORDINARIO), MA SOLO NELL'EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE MILITARE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 370, 387 cod.pen.mil. pace e degli artt. 13 e 14 R.D. 9 settembre 1941, n. 1022.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 370, 387 cod.pen.mil. pace e degli artt. 13 e 14 R.D. 9 settembre 1941, n. 1022.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte