Sentenza 42/1975 (ECLI:IT:COST:1975:42)
Massima numero 7678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7677


Titolo
SENT. 42/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - C.P.M.P., ARTT. 370 E 387, E R.D. 9 SETTEMBRE 1941, N. 1022, ARTT. 13 E 14 - DISPOSIZIONI NON APPLICABILI DAL GIUDICE A QUO (ORDINARIO), MA SOLO NELL'EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE MILITARE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 370, 387 cod.pen.mil. pace e degli artt. 13 e 14 R.D. 9 settembre 1941, n. 1022.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte