Sentenza 43/1975 (ECLI:IT:COST:1975:43)
Massima numero 7679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 43/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPOSTE E TASSE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 20 - PRINCIPIO DI ULTRATTIVITA' DELLE LEGGI PENALI FINANZIARIE - APPLICABILITA' ALLE SOLE EVASIONI AI TRIBUTI STATALI - ESCLUSIONE NELLA SPECIE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 posto che il principio di ultrattivita' delle leggi penali finanziarie trova applicazione, secondo l'unanime interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, solo a presidio delle evasioni ai tributi statali, mentre nella specie trattavasi di giudizio per violazione delle norme del testo unico della finanza locale, ed il giudice a quo non si e' minimamente dato carico di motivare in tema di rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte