Sentenza 174/2020 (ECLI:IT:COST:2020:174)
Massima numero 43056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  09/07/2020;  Decisione del  09/07/2020
Deposito del 29/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43053  43054  43055  43063  43064  43065


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese del ricorrente - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Benché la disposizione impugnata sia rimasta in vigore per un periodo di tempo limitato e non risulti abbia trovato medio tempore applicazione, si deve ritenere che la sopraggiunta modifica, intervenuta con l'art. 14 della legge prov. Trento n. 13 del 2019, non sia satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2020 e n. 106 del 2020; ordinanza n. 140 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  06/08/2019  n. 5  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte