Sentenza 44/1975 (ECLI:IT:COST:1975:44)
Massima numero 7680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 44/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ART. 15, PRIMO COMMA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 9 CPV. COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 44/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ART. 15, PRIMO COMMA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 9 CPV. COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale di una norma che il giudice a quo non deve ne' direttamente, ne' indirettamente applicare perche' estranea al thema decidendum. (Nella specie il pretore, nel corso di un procedimento per il reato di cui all'art. 734 cod.pen., aveva sollevato - in riferimento all'art. 9, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali - in base al quale, in caso di inottemperanza agli obblighi ed agli ordini imposti dalla legge stessa, indipendentemente dalle sanzioni penali, il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di ordinare la demolizione ovvero di imporre il pagamento di una somma mantenendo l'opera abusiva - sotto il profilo che ammettendo la sanatoria amministrativa nella generalita' dei casi detta disposizione comporterebbe un'attenuazione della tutela del paesaggio; la Corte ha escluso la rilevanza della questione osservando che il giudice rimettente non doveva applicare la norma impugnata, la quale veniva in considerazione solo per l'attribuzione del potere alla P.A. indipendentemente da quello dell'autorita' giudiziaria). Cfr.: sentt. nn. 45 e 60 del 1972.
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale di una norma che il giudice a quo non deve ne' direttamente, ne' indirettamente applicare perche' estranea al thema decidendum. (Nella specie il pretore, nel corso di un procedimento per il reato di cui all'art. 734 cod.pen., aveva sollevato - in riferimento all'art. 9, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali - in base al quale, in caso di inottemperanza agli obblighi ed agli ordini imposti dalla legge stessa, indipendentemente dalle sanzioni penali, il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di ordinare la demolizione ovvero di imporre il pagamento di una somma mantenendo l'opera abusiva - sotto il profilo che ammettendo la sanatoria amministrativa nella generalita' dei casi detta disposizione comporterebbe un'attenuazione della tutela del paesaggio; la Corte ha escluso la rilevanza della questione osservando che il giudice rimettente non doveva applicare la norma impugnata, la quale veniva in considerazione solo per l'attribuzione del potere alla P.A. indipendentemente da quello dell'autorita' giudiziaria). Cfr.: sentt. nn. 45 e 60 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte