Sentenza 46/1975 (ECLI:IT:COST:1975:46)
Massima numero 7683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 46/75. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 21, TERZO COMMA - SENTENZA DI REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SPESE DI PROCEDURA E COMPENSO AL CURATORE - SOGGETTO A CUI CARICO SONO POSTI - DEROGA INGIUSTIFICATA AI PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 21 della legge fallimentare - nella parte in cui, nel caso di sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone le spese della procedura e il compenso al curatore a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo comportamento - e' in contrasto con l'art. 3 Cost., per la deroga ingiustificatamente apportata al principio secondo il quale, nel processo civile, l'obbligo di rifusione delle spese va collegato alla soccombenza e alla correlativa responsabilita' per aver reso necessario, col proprio comportamento, l'intervento dell'organo giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte