Sentenza 48/1975 (ECLI:IT:COST:1975:48)
Massima numero 7685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 48/75. SICUREZZA PUBBLICA - ARMI - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 35, PRIMO COMMA - ADEMPIMENTI DEL COMMERCIANTE NELLA VENDITA DI ARMI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER IL MANCATO RIFERIMENTO ANCHE ALLE MUNIZIONI - INSUSSISTENZA - REGOLAMENTAZIONE ESPRESSA ANCHE CON RIGUARDO ALLE SECONDE (CATALOGATE TRA LE MATERIE ESPLODENTI) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/75. SICUREZZA PUBBLICA - ARMI - T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 35, PRIMO COMMA - ADEMPIMENTI DEL COMMERCIANTE NELLA VENDITA DI ARMI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER IL MANCATO RIFERIMENTO ANCHE ALLE MUNIZIONI - INSUSSISTENZA - REGOLAMENTAZIONE ESPRESSA ANCHE CON RIGUARDO ALLE SECONDE (CATALOGATE TRA LE MATERIE ESPLODENTI) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma primo, del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 in correlazione con l'art. 54 del relativo regolamento, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, nella parte in cui limiterebbe l'obbligo del commerciante di armi a tenere annotazione cronologica e nominativa delle operazioni di vendita delle sole armi e non anche di quelle delle munizioni, sebbene da entrambe le operazioni possa derivare pericolo per la pubblica incolumita'. Ed invero, la denunciata disparita' di trattamento e' in realta' inesistente e trova una precisa smentita in altre disposizioni dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione, le quali impongono lo stesso obbligo della registrazione al commerciante di esplodenti di qualsiasi specie (tra cui vanno catalogate le munizioni) e disciplinano le modalita' della registrazione della vendita dei materiali esplosivi.
E' infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma primo, del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 in correlazione con l'art. 54 del relativo regolamento, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, nella parte in cui limiterebbe l'obbligo del commerciante di armi a tenere annotazione cronologica e nominativa delle operazioni di vendita delle sole armi e non anche di quelle delle munizioni, sebbene da entrambe le operazioni possa derivare pericolo per la pubblica incolumita'. Ed invero, la denunciata disparita' di trattamento e' in realta' inesistente e trova una precisa smentita in altre disposizioni dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione, le quali impongono lo stesso obbligo della registrazione al commerciante di esplodenti di qualsiasi specie (tra cui vanno catalogate le munizioni) e disciplinano le modalita' della registrazione della vendita dei materiali esplosivi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte