Sentenza 49/1975 (ECLI:IT:COST:1975:49)
Massima numero 7687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7686


Titolo
SENT. 49/75 B. ONERI PATRIMONIALI - NORME CHE LI IMPONGONO AI SOGGETTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI FINI - DIVERSA POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 165 (SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA).

Testo
Le norme che impongono oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei fini si propongono di conseguire. Da cio' non deriva, peraltro, che sempre ed in ogni caso norme di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano in contrasto col principio di eguaglianza. Invero la disparita' di trattamento vietata dall'art. 3 Cost. puo' riconoscersi sussistente quando, rendendo impossibile al soggetto non abbiente il soddisfacimento dell'onere patrimoniale imposto dalla legge, costituisca ostacolo al positivo esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, ovvero quando la norma venga a determinare situazioni di privilegio o di svantaggio in difetto di una giustificazione ragionevolmente desumibile da esigenze obiettive.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte