Sentenza 50/1975 (ECLI:IT:COST:1975:50)
Massima numero 7688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7689  7690  7691  7692


Titolo
SENT. 50/75 A. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI AUTORIZZARE LE QUESTUE PER SCOPI POLITICI - NON VIOLA LA LIBERTA' DI SCIOPERO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - CONTEMPERAMENTO DELL'USO DELLA FACOLTA' CON LA SALVAGUARDIA DI ALTRI INTERESSI COLLETTIVI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'esclusione della facolta' di autorizzare le questue per scopi politici non contrasta con l'art. 40 della Costituzione poiche' appartiene alla prudente scelta del legislatore ordinario la valutazione delle varie ipotesi concrete di esercizio delle questue e della relativa regolamentazione, ai fini del piu' opportuno contemperamento dell'uso della facolta' in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi degni di tutela.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte