Sentenza 50/1975 (ECLI:IT:COST:1975:50)
Massima numero 7690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/75 C. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI AUTORIZZARE LE QUESTUE PER SCOPI POLITICI - NON VIOLA L'ART. 3 CPV. DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 50/75 C. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA PER LA PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 156 - ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI AUTORIZZARE LE QUESTUE PER SCOPI POLITICI - NON VIOLA L'ART. 3 CPV. DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esclusione della facolta' di autorizzare le questue per scopi politici sancita dall'art. 156 T.U. legge di P.S. non contrasta con il principio secondo cui la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalita' umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tale precetto non esclude, invero, che si provveda all'obbligo suddetto mediante una normativa che, come quella in esame, provveda particolari modalita' dettate dall'esigenza di contemperare interessi vari e contrapposti tutti meritevoli di tutela secondo un apprezzamento che deve ritenersi di competenza del legislatore ordinario. Costituisce esempio di tale modo di provvedere la legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) che ha riconosciuto la facolta' dei lavoratori di raccogliere all'interno dei luoghi di lavoro contributi adiuvativi (art. 26, comma primo).
L'esclusione della facolta' di autorizzare le questue per scopi politici sancita dall'art. 156 T.U. legge di P.S. non contrasta con il principio secondo cui la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalita' umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tale precetto non esclude, invero, che si provveda all'obbligo suddetto mediante una normativa che, come quella in esame, provveda particolari modalita' dettate dall'esigenza di contemperare interessi vari e contrapposti tutti meritevoli di tutela secondo un apprezzamento che deve ritenersi di competenza del legislatore ordinario. Costituisce esempio di tale modo di provvedere la legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) che ha riconosciuto la facolta' dei lavoratori di raccogliere all'interno dei luoghi di lavoro contributi adiuvativi (art. 26, comma primo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte