Sentenza 52/1975 (ECLI:IT:COST:1975:52)
Massima numero 7694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 52/75. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 382 - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE - ESPRESSA ESTENSIONE ANCHE ALLA IPOTESI DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO NON IMPUTABILE PERCHE' INCAPACE D'INTENDERE E DI VOLERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 52/75. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 382 - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE - ESPRESSA ESTENSIONE ANCHE ALLA IPOTESI DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO NON IMPUTABILE PERCHE' INCAPACE D'INTENDERE E DI VOLERE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 382 del cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese di procedimento anticipate dallo Stato nel caso l'imputato sia stato prosciolto perche' non imputabile per incapacita' di intendere e di volere, contrasta con l'art. 3 Cost. Invero le eccezioni al principio secondo cui il querelante risponde del pagamento delle spese processuali nel caso l'imputato sia prosciolto, sono rette da una ratio unitaria, che e' quella di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla responsabilita' in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa puo' essere addebitata. Ricorrendo tali estremi, contrasta con il principio d'eguaglianza la norma giuridica denunciata che egualmente impone la condanna alle spese processuali (sent. n. 165 del 1974).
L'art. 382 del cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese di procedimento anticipate dallo Stato nel caso l'imputato sia stato prosciolto perche' non imputabile per incapacita' di intendere e di volere, contrasta con l'art. 3 Cost. Invero le eccezioni al principio secondo cui il querelante risponde del pagamento delle spese processuali nel caso l'imputato sia prosciolto, sono rette da una ratio unitaria, che e' quella di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla responsabilita' in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa puo' essere addebitata. Ricorrendo tali estremi, contrasta con il principio d'eguaglianza la norma giuridica denunciata che egualmente impone la condanna alle spese processuali (sent. n. 165 del 1974).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte