Sentenza 54/1975 (ECLI:IT:COST:1975:54)
Massima numero 7696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
05/03/1975; Decisione del
05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 54/75. IMPIEGO PUBBLICO - PUBBLICA ISTRUZIONE - PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNIVERSTA' - SPESE DELIBERATE ED ORDINATE IN ECCEDENZA AI FONDI DISPONIBILI - R.D. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ART. 52 - RESPONSABILITA' PER DOLO O COLPA GRAVE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME DELLA RESPONSABILITA' (ESTESA ALLA COLPA LIEVE) PREVISTO PER ALTRE CATEGORIE - GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 54/75. IMPIEGO PUBBLICO - PUBBLICA ISTRUZIONE - PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNIVERSTA' - SPESE DELIBERATE ED ORDINATE IN ECCEDENZA AI FONDI DISPONIBILI - R.D. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ART. 52 - RESPONSABILITA' PER DOLO O COLPA GRAVE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME DELLA RESPONSABILITA' (ESTESA ALLA COLPA LIEVE) PREVISTO PER ALTRE CATEGORIE - GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (t.u. delle leggi sull'istruzione superiore), per la parte in cui limita al dolo e alla colpa grave la responsabilita' amministrativa del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Universita'. Tale diversificato trattamento dei soggetti indicati - rispetto agli amministratori ed ai dipendenti in genere degli altri enti pubblici, nonche' agli altri ordinatori di spesa operanti nell'ambito stesso dell'Universita' (che, invece, sono ritenuti responsabili anche per colpa lieve o negligenza) - e', invero, razionale e giustificato in base alla duplice considerazione, per un verso, del fatto che gli amministratori delle Universita' svolgono la loro attivita' gratuitamente e, per altro verso, dell'esigenza di adottare, nella specie, un metro unitario di valutazione della responsabilita' che tenga conto del fatto che, nei consigli di amministrazione delle Universita', sono presenti anche soggetti (come, ad esempio, i rappresentanti degli enti privati contribuenti), per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacita' e da cui, quindi, non e' coerentemente esigibile - nell'esercizio di una gestione economica e finanziaria, quale e', appunto, l'attivita' di amministrazione in questione - un grado massimo di diligenza.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (t.u. delle leggi sull'istruzione superiore), per la parte in cui limita al dolo e alla colpa grave la responsabilita' amministrativa del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Universita'. Tale diversificato trattamento dei soggetti indicati - rispetto agli amministratori ed ai dipendenti in genere degli altri enti pubblici, nonche' agli altri ordinatori di spesa operanti nell'ambito stesso dell'Universita' (che, invece, sono ritenuti responsabili anche per colpa lieve o negligenza) - e', invero, razionale e giustificato in base alla duplice considerazione, per un verso, del fatto che gli amministratori delle Universita' svolgono la loro attivita' gratuitamente e, per altro verso, dell'esigenza di adottare, nella specie, un metro unitario di valutazione della responsabilita' che tenga conto del fatto che, nei consigli di amministrazione delle Universita', sono presenti anche soggetti (come, ad esempio, i rappresentanti degli enti privati contribuenti), per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacita' e da cui, quindi, non e' coerentemente esigibile - nell'esercizio di una gestione economica e finanziaria, quale e', appunto, l'attivita' di amministrazione in questione - un grado massimo di diligenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte