Sentenza 55/1975 (ECLI:IT:COST:1975:55)
Massima numero 7697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  05/03/1975;  Decisione del  05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 55/75. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ARTT. 4, LETT. C, E 18 - DANNI RIPORTATI DALLE PERSONE TRASPORTATE - NON E' PREVISTA L'OBBLIGATORIETA' DELL'ASSICURAZIONE PER ESSI, NE' AI TRASPORTATI E' RICONOSCIUTA AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TERZI - DIVERSITA' DI POSIZIONE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lett. c e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) per il fatto che non e' prevista l'obbligatorieta' del contratto di assicurazione per i danni riportati dalle persone trasportate e perche' non e' data a queste persone che abbiano riportato danno ancorche' coperto da assicurazione azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Nel sistema della assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile, in relazione a quanto disposto dall'art. 2054 del codice civile, risultano diverse le situazioni di fatto e giuridiche rispettivamente della persona trasportata dal veicolo che ad essa ha causato danno e del terzo: terzo, infatti, e' colui il quale abbia subito un danno per la circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, per effetto della circolazione del veicolo e senza che egli vi fosse trasportato. Consegue che la diversita' di disciplina adottata dalla legge sull'assicurazione obbligatoria relativamente ai terzi da una parte e alle persone trasportate dall'altra, non puo' considerarsi irrazionale, ancorche' sia auspicabile una piu' ampia disciplina della materia che comporti una maggiore estensione del campo di applicazione della assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte