Sentenza 56/1975 (ECLI:IT:COST:1975:56)
Massima numero 7699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
05/03/1975; Decisione del
05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' DI QUESTA - FATTISPECIE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 11, SESTO COMMA (IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE).
SENT. 56/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' DI QUESTA - FATTISPECIE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 11, SESTO COMMA (IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE).
Testo
Qualora risulti prima facie che una norma impugnata non debba trovare applicazione nel giudizio a quo la relativa questione dev'essere dichiarata inammissibile (nella specie si trattava dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990).
Qualora risulti prima facie che una norma impugnata non debba trovare applicazione nel giudizio a quo la relativa questione dev'essere dichiarata inammissibile (nella specie si trattava dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte