Sentenza 56/1975 (ECLI:IT:COST:1975:56)
Massima numero 7701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  05/03/1975;  Decisione del  05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7698  7699  7700  7702


Titolo
SENT. 56/75 D. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - NON VI RIENTRA IL DIRITTO ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 34 - ASSERITO MUTAMENTO DEL REGIME DEI CONTRATTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA.

Testo
Fra i diritti inviolabili dell'uomo, solo in via generale tutelati dall'art. 2 della Costituzione, non puo' farsi rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale: conseguentemente non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, impugnato (nel presupposto che abbia reso obbligatorio, contro i principi di cui agli artt. 1325 e 1418 del codice civile, un mutamento nel regime dei contratti di assicurazione della responsabilita' civile per i danni da circolazione dei veicoli), in riferimento all'art. 2 Cost., essendo codesta norma invocata senza alcun riferimento, sia pure implicito, ad altra disposizione della stessa Costituzione, come per esempio, gli artt. 41 e 42.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte