Sentenza 58/1975 (ECLI:IT:COST:1975:58)
Massima numero 7704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  05/03/1975;  Decisione del  05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 58/75. NAVIGAZIONE - COD. NAVIG., ART. 1164 - SANZIONE PENALE PER INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE E CONFERIMENTO DI POTESTA' LEGISLATIVA AD ORGANO DIVERSO DA QUELLO COSTITUZIONALMENTE COMPETENTE - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 25 E 70 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 1164 cod. nav., nel prevedere una sanzione penale non solo per inosservanza di legge, bensi' anche di regolamenti e provvedimenti amministrativi, non viola il principio di riserva di legge in materia penale, ne' conferisce una potesta' legislativa ad un organo diverso da quello costituzionalmente competente. Dall'indirizzo giurisprudenziale della Corte risulta, infatti, che il principio di legalita' e' violato solo quando non sia una legge ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena (sent. 61 del 1969); che, in particolare, nell'analogo precetto contenuto nell'art. 650 c.p. la materialita' della contravvenzione e' descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi (sent. 168 del 1971); e, infine, che la norma penale in bianco presuppone la legittimita' dei provvedimenti dati dall'autorita' competente, spettando al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge (sent. 8 del 1956). Nella specie, l'art. 1164 cod. nav. deve essere interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti amministrativi devono pur sempre trovare in una legge determinazioni sufficienti al soddisfacimento del principio di legalita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 70

Altri parametri e norme interposte