Sentenza 59/1975 (ECLI:IT:COST:1975:59)
Massima numero 7705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
05/03/1975; Decisione del
05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 59/75. INDUSTRIA E COMMERCIO - ORARIO DI VENDITA DEI NEGOZI - LEGGE REGIONALE SICILIANA 16 MAGGIO 1972, N. 30, ART. 7 - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA GRANDI MAGAZZINI E NEGOZI AD ATTIVITA' MISTA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - ADEGUAMENTO ALLE SITUAZIONI LOCALI E ADOZIONE DI DECISIONI DIVERSE DA QUELLE DEL LEGISLATORE NAZIONALE - LIMITE DEL NON CONTRASTO CON PRECETTI COSTITUZIONALI.
SENT. 59/75. INDUSTRIA E COMMERCIO - ORARIO DI VENDITA DEI NEGOZI - LEGGE REGIONALE SICILIANA 16 MAGGIO 1972, N. 30, ART. 7 - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA GRANDI MAGAZZINI E NEGOZI AD ATTIVITA' MISTA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - COMMERCIO - ADEGUAMENTO ALLE SITUAZIONI LOCALI E ADOZIONE DI DECISIONI DIVERSE DA QUELLE DEL LEGISLATORE NAZIONALE - LIMITE DEL NON CONTRASTO CON PRECETTI COSTITUZIONALI.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30, sull'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, in quanto tra i grandi magazzini e i negozi ad attivita' mista esistono sostanziali differenze di mole e di struttura che ben giustificano il diverso orario di chiusura infrasettimanale prevista per gli uni e per gli altri dalla norma impugnata.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30, sull'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, in quanto tra i grandi magazzini e i negozi ad attivita' mista esistono sostanziali differenze di mole e di struttura che ben giustificano il diverso orario di chiusura infrasettimanale prevista per gli uni e per gli altri dalla norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte