Sentenza 60/1975 (ECLI:IT:COST:1975:60)
Massima numero 7706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
05/03/1975; Decisione del
05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7707
Titolo
SENT. 60/75 A. PROCESSO CIVILE - PROCESSO IN CONTUMACIA - COD. PROC. CIV., ART. 291 - CONSENTE LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA ANCHE NELL'IPOTESI DI ACCERTATO IMPEDIMENTO DI FATTO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 60/75 A. PROCESSO CIVILE - PROCESSO IN CONTUMACIA - COD. PROC. CIV., ART. 291 - CONSENTE LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA ANCHE NELL'IPOTESI DI ACCERTATO IMPEDIMENTO DI FATTO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 291 c.p.c., nella parte in cui consente la dichiarazione di contumacia anche nell'ipotesi di accertato impedimento di fatto, non contrasta con l'art. 24 Cost., rispondendo all'esigenza che il procedimento contumaciale sia disciplinato in modo che la tutela dei diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del giudizio. Una diversa normativa che consentisse al giudice di differire la dichiarazione di contumacia, nel caso di impedimento involontario, con l'effetto di paralizzare lo svolgimento del giudizio fino al momento in cui venisse meno la causa di detto impedimento, non troverebbe giustificazione nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e anzi contrasterebbe con l'esigenza non meno valida di tutela dei diritti della controparte.
L'art. 291 c.p.c., nella parte in cui consente la dichiarazione di contumacia anche nell'ipotesi di accertato impedimento di fatto, non contrasta con l'art. 24 Cost., rispondendo all'esigenza che il procedimento contumaciale sia disciplinato in modo che la tutela dei diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del giudizio. Una diversa normativa che consentisse al giudice di differire la dichiarazione di contumacia, nel caso di impedimento involontario, con l'effetto di paralizzare lo svolgimento del giudizio fino al momento in cui venisse meno la causa di detto impedimento, non troverebbe giustificazione nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e anzi contrasterebbe con l'esigenza non meno valida di tutela dei diritti della controparte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte