Sentenza 60/1975 (ECLI:IT:COST:1975:60)
Massima numero 7707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  05/03/1975;  Decisione del  05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7706


Titolo
SENT. 60/75 B. PROCESSO CIVILE - PROCESSO IN CONTUMACIA - COD. PROC. CIV., ART. 291 - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IMPEDIMENTO DI FATTO ACCERTATO ANTERIORMENTE O SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI PREVISTA NELL'ART. 294 (RIMESSIONE IN TERMINI) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza, per la pretesa disparita' di considerazione dell'impedimento di fatto quando sia accertato anteriormente ovvero successivamente alla dichiarazione di contumacia. L'art. 291 del codice di procedura civile dispone la rinnovazione della notificazione nell'ipotesi in cui il convenuto non si costituisca e il giudice rilevi un vizio di nullita' della notificazione della citazione. L'art. 294 disciplina invece la facolta' del contumace di chiedere la rimessione in termini per compiere attivita' istruttorie ormai precluse, dimostrando che la sua tempestiva costituzione fu impedita da causa a lui non imputabile: trattasi dunque di ipotesi normativa ben diversa, rispetto alla quale non sussiste la prospettata disparita' di valutazione o di trattamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte