Sentenza 61/1975 (ECLI:IT:COST:1975:61)
Massima numero 7708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  05/03/1975;  Decisione del  05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 61/75. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ART. 40 - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ISTITUITO NELLA REGIONE SICILIANA - COMPETENZA - LIMITAZIONE ALLE MATERIE INDICATE NEGLI ARTT. 2, LETT. A, E 6 DELLA STESSA LEGGE (RICORSI GIA' DI COMPETENZA DELLE G.P.A. E RICORSI RELATIVI AL CONTENZIOSO ELETTORALE) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 125 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (sui T.A.R.), nella parte in cui limita la competenza del tribunale amministrativo istituito nella Regione Sicilia alle materie indicate nell'art. 2, lett. a e nell'art. 6 della legge medesima. La competenza del T.A.R. in Sicilia viene, di conseguenza, a coincidere con la competenza generalizzata propria degli altri T.A.R.; mentre il C.G.A. della Sicilia si trasforma in giudice di appello negli stessi limiti in cui tale trasformazione subisce il Consiglio di Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte