Sentenza 62/1975 (ECLI:IT:COST:1975:62)
Massima numero 7709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
05/03/1975; Decisione del
05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7710
Titolo
SENT. 62/75 A. REGIONE CAMPANIA - ENTI LOCALI - ISTITUZIONE DI COMUNI - LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 1974 - RICOSTITUZIONE DI FRAZIONE IN COMUNE AUTONOMO - NON AVVENUTA APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE RELATIVA AL REFERENDUM CONSULTIVO (EX ART. 60 STAT.) - APPLICAZIONE DEL T.U. DEL 1934, ART. 33 SS. - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 62/75 A. REGIONE CAMPANIA - ENTI LOCALI - ISTITUZIONE DI COMUNI - LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 1974 - RICOSTITUZIONE DI FRAZIONE IN COMUNE AUTONOMO - NON AVVENUTA APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE RELATIVA AL REFERENDUM CONSULTIVO (EX ART. 60 STAT.) - APPLICAZIONE DEL T.U. DEL 1934, ART. 33 SS. - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In applicazione dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione, nell'ipotesi in cui manchi una normativa che consenta l'effettuazione del referendum consultivo, previsto per la consultazione delle popolazioni interessate alla costituzione di nuovi comuni, la Regione puo' procedervi mediante legge regionale: e' tuttavia necessario che, nei limiti di compatibilita', vengano rispettati gli artt. 33 ss. del t.u. della legge comunale e provinciale del 1934. Infatti, ove dovesse ritenersi che in tale ipotesi la Regione non abbia il potere di provvedere alla costituzione di nuovi comuni, gli interessi che sottostanno al precetto costituzionale e che sono considerati di portata regionale, verrebbero ad essere in atto - vale a dire sino a quando non fosse emanata una normativa specifica in tema di referendum consultivo - privi di una concreta tutela, dato che non potrebbe la Regione, e tanto meno lo Stato, procedere alla istituzione, nel territorio di competenza di nuovi comuni. Di conseguenza e' giustificata l'interpretazione che rifletta codesta esigenza di tutela. Non e' fondata, in riferimento all'art. 133, comma secondo, Cost. ed all'art. 60 dello Statuto della Regione Campania approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata il 12 febbraio 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante "ricostituzione in Comune autonomo della frazione di San Marco Evangelista".
In applicazione dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione, nell'ipotesi in cui manchi una normativa che consenta l'effettuazione del referendum consultivo, previsto per la consultazione delle popolazioni interessate alla costituzione di nuovi comuni, la Regione puo' procedervi mediante legge regionale: e' tuttavia necessario che, nei limiti di compatibilita', vengano rispettati gli artt. 33 ss. del t.u. della legge comunale e provinciale del 1934. Infatti, ove dovesse ritenersi che in tale ipotesi la Regione non abbia il potere di provvedere alla costituzione di nuovi comuni, gli interessi che sottostanno al precetto costituzionale e che sono considerati di portata regionale, verrebbero ad essere in atto - vale a dire sino a quando non fosse emanata una normativa specifica in tema di referendum consultivo - privi di una concreta tutela, dato che non potrebbe la Regione, e tanto meno lo Stato, procedere alla istituzione, nel territorio di competenza di nuovi comuni. Di conseguenza e' giustificata l'interpretazione che rifletta codesta esigenza di tutela. Non e' fondata, in riferimento all'art. 133, comma secondo, Cost. ed all'art. 60 dello Statuto della Regione Campania approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata il 12 febbraio 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante "ricostituzione in Comune autonomo della frazione di San Marco Evangelista".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte