Sanità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Svolgimento di attività sanitarie - Possibile affidamento di incarichi individuali a personale medico specialistico per un periodo limitato e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e dell'art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019, i quali hanno previsto che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, possa affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, a medici specialisti, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non vi siano professionisti disponibili (individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale), e che per tali incarichi vige una clausola di anticipata cessazione nel caso in cui verifichi l'utile esperimento della procedura concorsuale. Le norme impugnate costituiscono legittimo esercizio della competenza legislativa attribuita alla Provincia autonoma in materia di tutela della salute. Esse, infatti, approntando un rimedio organizzativo straordinario - idoneo a far fronte ad una situazione di carenza di medici non imputabile all'inerzia dell'amministrazione provinciale - sono rivolte a garantire la continuità del servizio medico-assistenziale in ambito provinciale; la facoltà in esame è stata, peraltro, adeguatamente circoscritta, potendosi ritenere scongiurata l'eventualità che il ricorso a tali incarichi esoneri la Provincia autonoma dall'obbligo di procedere senza indugio al rinnovo delle ordinarie procedure di reclutamento. (Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2020, n. 38 del 2020, n. 231 del 2017, n. 126 del 2017, n. 162 del 2007 e n. 134 del 2006).
Provvedendo la Provincia autonoma di Trento al finanziamento del servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, quest'ultimo non ha titolo, in materia sanitaria, per dettare norme di coordinamento finanziario. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 126 del 2014, n. 187 del 2012, n. 115 del 2012, n. 133 del 2010, n. 341 del 2009).
L'individuazione dell'ambito materiale di competenza delle norme oggetto di esame deve tenere conto della loro ratio, della loro finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2020, n. 5 del 2020, n. 100 del 2019 e n. 32 del 2017).