Sentenza 63/1975 (ECLI:IT:COST:1975:63)
Massima numero 7711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/03/1975; Decisione del
05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 63/75. LAVORO - LAVORATORI AGRICOLI - COLLOCAMENTO - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, ARTT. 10, ULTIMI TRE COMMI, E/O 5, 7, 11 E 12 (CONVERTITO IN LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83) - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO DI LAVORATORI IN QUESTA RESIDENTI - AVVIO AL LAVORO SECONDO L'ANZIANITA' DI ISCRIZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRECEDENZA GARANTITO AI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO DALL'ART. 7, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 - SOPRAVVENUTO D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 280, ABROGATIVO DELLE NORME IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDENTE.
SENT. 63/75. LAVORO - LAVORATORI AGRICOLI - COLLOCAMENTO - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, ARTT. 10, ULTIMI TRE COMMI, E/O 5, 7, 11 E 12 (CONVERTITO IN LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83) - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO DI LAVORATORI IN QUESTA RESIDENTI - AVVIO AL LAVORO SECONDO L'ANZIANITA' DI ISCRIZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRECEDENZA GARANTITO AI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO DALL'ART. 7, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 - SOPRAVVENUTO D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 280, ABROGATIVO DELLE NORME IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDENTE.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso promosso dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano avverso gli artt. 10, ultimi tre commi, 5, 7, 11 e 12 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83), impugnati nella parte in cui avrebbero potuto vanificare il diritto alla precedenza dei lavoratori agricoli residenti nella provincia di Bolzano, garantito dall'art. 7, ultimo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1971, atteso che, nelle more del presente giudizio, le norme denunciate dalla ricorrente sono state abrogate per effetto degli artt. 5, e 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, contenente norme di attuazione delle nuove disposizioni statutarie.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso promosso dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano avverso gli artt. 10, ultimi tre commi, 5, 7, 11 e 12 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83), impugnati nella parte in cui avrebbero potuto vanificare il diritto alla precedenza dei lavoratori agricoli residenti nella provincia di Bolzano, garantito dall'art. 7, ultimo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1971, atteso che, nelle more del presente giudizio, le norme denunciate dalla ricorrente sono state abrogate per effetto degli artt. 5, e 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, contenente norme di attuazione delle nuove disposizioni statutarie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 10/11/1971
n. 1
art. 7