Sentenza 64/1975 (ECLI:IT:COST:1975:64)
Massima numero 7712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
05/03/1975; Decisione del
05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7713
Titolo
SENT. 64/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI - ESTENSIONE AD ESSI DELL'ASSISTENZA MALATTIE - LEGGE 18 GENNAIO 1952, N. 35, ART. 7 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - CONDIZIONI CHE LO DIFFERISCONO NEL TEMPO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 64/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI - ESTENSIONE AD ESSI DELL'ASSISTENZA MALATTIE - LEGGE 18 GENNAIO 1952, N. 35, ART. 7 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - CONDIZIONI CHE LO DIFFERISCONO NEL TEMPO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A norma dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, (Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari) il diritto alle prestazioni assistenziali previste, sussiste, per i suddetti lavoratori, solo se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal datore di lavoro anche se non versati, almeno dodici contributi settimanali nelle ventiquattro settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Tale limitazione in ordine al momento da cui puo' farsi valere, nel caso, il diritto alla prestazione assistenziale, viola il principio di eguaglianza, in quanto, per effetto della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I.N.A.M., per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto di lavoro; e viola anche l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non consente il differimento del diritto alle prestazioni assistenziali previsto dalla disposizione impugnata.
A norma dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, (Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari) il diritto alle prestazioni assistenziali previste, sussiste, per i suddetti lavoratori, solo se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal datore di lavoro anche se non versati, almeno dodici contributi settimanali nelle ventiquattro settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Tale limitazione in ordine al momento da cui puo' farsi valere, nel caso, il diritto alla prestazione assistenziale, viola il principio di eguaglianza, in quanto, per effetto della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I.N.A.M., per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto di lavoro; e viola anche l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non consente il differimento del diritto alle prestazioni assistenziali previsto dalla disposizione impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte