Sentenza 64/1975 (ECLI:IT:COST:1975:64)
Massima numero 7713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  05/03/1975;  Decisione del  05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7712


Titolo
SENT. 64/75 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - COSTITUZIONE, ART. 38, SECONDO COMMA - CONTENUTO - REGIME DELLE PRESTAZIONI - DIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE ALLA VARIETA' DELLE SITUAZIONI DI BISOGNO - LEGITTIMITA' - LIMITAZIONI INCIDENTI SULL'ESSENZA STESSA DEL DIRITTO - ILLEGITTIMITA'.

Testo
L'art. 38, secondo comma, Cost., attribuendo valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, infortunio, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria, impone che, in casi di eventi i quali incidano sfavorevolmente sull'attivita' lavorativa, siano ai lavoratori assicurate previdenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita. Esso va quindi inteso nel senso di favorire, piuttosto che limitare, la concessione di maggiori garanzie ai prestatori d'opera per cui, se puo' essere giustificata una disciplina differenziata del regime delle prestazioni in correlazione alla varieta' delle situazioni di bisogno, non eguale giustificazione puo' trovare una limitazione che oltre a rappresentare una diversita' di trattamento tra categoria e categoria, incida sulla essenza stessa del diritto, qual'e' l'elemento temporale della sua decorrenza. Cfr.: sentt. n. 44 del 1965 e n. 23 del 1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte