Sentenza 65/1975 (ECLI:IT:COST:1975:65)
Massima numero 7714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
05/03/1975; Decisione del
05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 65/75. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTI COLLETTIVI, RESI ESECUTIVI CON DECRETI DELEGATI IN BASE ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 740 NELLA PARTE RELATIVA ALLA CLAUSOLA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA TERZO, DEL C.C.P. L. 26 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - ACCANTONAMENTO PRESSO UN DETERMINATO ISTITUTO DI CREDITO DI PERCENTUALI PER FERIE, FESTIVITA' E GRATIFICHE NATALIZIE - PRETESO CONTRASTO DI TALE CLAUSOLA CON NORME IMPERATIVE DI LEGGE - INCOMPETENZA DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 65/75. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTI COLLETTIVI, RESI ESECUTIVI CON DECRETI DELEGATI IN BASE ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 740 NELLA PARTE RELATIVA ALLA CLAUSOLA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA TERZO, DEL C.C.P. L. 26 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - ACCANTONAMENTO PRESSO UN DETERMINATO ISTITUTO DI CREDITO DI PERCENTUALI PER FERIE, FESTIVITA' E GRATIFICHE NATALIZIE - PRETESO CONTRASTO DI TALE CLAUSOLA CON NORME IMPERATIVE DI LEGGE - INCOMPETENZA DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'eventuale contrasto di norme di decreti delegati attributivi di efficacia erga omnes a contratti collettivi in base alla legge n. 741 del 1959, con norme imperative di legge e a maggior ragione con precetti costituzionali, non da' luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione, rimessa secondo i principi al giudice ordinario. Va percio' dichiarata inammissibile la questione sollevata, per preteso eccesso di delega, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nei confronti del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui si riferisce all'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di Pavia (del quale si era contestata la legittimita' per aver predeterminato l'istituto di credito presso il quale gli imprenditori del settore erano obbligati ad effettuare il previsto accantonamento di percentuali di paga per gratifica natalizia, ferie e festivita'). Cfr: sentt. n. 107 del 1962, n. 129 del 1963 e n. 120 del 1974
L'eventuale contrasto di norme di decreti delegati attributivi di efficacia erga omnes a contratti collettivi in base alla legge n. 741 del 1959, con norme imperative di legge e a maggior ragione con precetti costituzionali, non da' luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione, rimessa secondo i principi al giudice ordinario. Va percio' dichiarata inammissibile la questione sollevata, per preteso eccesso di delega, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nei confronti del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui si riferisce all'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di Pavia (del quale si era contestata la legittimita' per aver predeterminato l'istituto di credito presso il quale gli imprenditori del settore erano obbligati ad effettuare il previsto accantonamento di percentuali di paga per gratifica natalizia, ferie e festivita'). Cfr: sentt. n. 107 del 1962, n. 129 del 1963 e n. 120 del 1974
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte