Ordinanza 66/1975 (ECLI:IT:COST:1975:66)
Massima numero 7715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
05/03/1975; Decisione del
05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7716
Titolo
ORD. 66/75 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI - PRETORI - PRETURE CON PIU' MAGISTRATI (NON COSTITUITE IN SEZIONI) - POTERI DEL PRETORE DIRIGENTE E POSIZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI - ART. 31, PRIMO COMMA, E 34, COMMA PRIMO R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 25, 101 E 107 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 66/75 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI - PRETORI - PRETURE CON PIU' MAGISTRATI (NON COSTITUITE IN SEZIONI) - POTERI DEL PRETORE DIRIGENTE E POSIZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI - ART. 31, PRIMO COMMA, E 34, COMMA PRIMO R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 25, 101 E 107 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost. - degli artt. 31, primo comma, e 34, comma primo R.D. 18 gennaio 1941, n. 12, i quali prevedono che alle preture possono essere addetti uno o piu' magistrati in sottordine che coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni; questione gia' dichiarata non fondata (con sentenza n. 80 del 1970) dovendo escludersi che dette disposizioni attribuiscano poteri gerarchici al pretore dirigente e dovendo le stesse essere lette in rapporto allo spirito della legge 24 maggio 1951, n. 392, che ha distinto, come vuole la Costituzione, i magistrati secondo le funzioni, escludendo fra di essi ogni subordinazione gerarchica).
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost. - degli artt. 31, primo comma, e 34, comma primo R.D. 18 gennaio 1941, n. 12, i quali prevedono che alle preture possono essere addetti uno o piu' magistrati in sottordine che coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni; questione gia' dichiarata non fondata (con sentenza n. 80 del 1970) dovendo escludersi che dette disposizioni attribuiscano poteri gerarchici al pretore dirigente e dovendo le stesse essere lette in rapporto allo spirito della legge 24 maggio 1951, n. 392, che ha distinto, come vuole la Costituzione, i magistrati secondo le funzioni, escludendo fra di essi ogni subordinazione gerarchica).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte