Ordinanza 66/1975 (ECLI:IT:COST:1975:66)
Massima numero 7715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  05/03/1975;  Decisione del  05/03/1975
Deposito del 12/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7716


Titolo
ORD. 66/75 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI - PRETORI - PRETURE CON PIU' MAGISTRATI (NON COSTITUITE IN SEZIONI) - POTERI DEL PRETORE DIRIGENTE E POSIZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI - ART. 31, PRIMO COMMA, E 34, COMMA PRIMO R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 25, 101 E 107 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost. - degli artt. 31, primo comma, e 34, comma primo R.D. 18 gennaio 1941, n. 12, i quali prevedono che alle preture possono essere addetti uno o piu' magistrati in sottordine che coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni; questione gia' dichiarata non fondata (con sentenza n. 80 del 1970) dovendo escludersi che dette disposizioni attribuiscano poteri gerarchici al pretore dirigente e dovendo le stesse essere lette in rapporto allo spirito della legge 24 maggio 1951, n. 392, che ha distinto, come vuole la Costituzione, i magistrati secondo le funzioni, escludendo fra di essi ogni subordinazione gerarchica).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 107

Altri parametri e norme interposte