Sentenza 67/1975 (ECLI:IT:COST:1975:67)
Massima numero 7717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7718  7719


Titolo
SENT. 67/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA MALATTIA - LEGGE 11 GENNAIO 1943, N. 138, ART. 6, QUARTO COMMA - DEROGA ALL'ART. 19, LETT. A, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 3 GENNAIO 1939, CHE ESCLUDE L'INDENNITA' DI MALATTIA QUANDO QUESTA DIPENDA DA FATTO COLPOSO DELL'ASSICURATO - NON RECEPISCE IL CONTRATTO, NE' CONFERISCE AD ESSO FORZA DI LEGGE - GARANTISCE AI LAVORATORI IL DIRITTO DI CUI ALL'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge istitutiva dell'I.N.A.M. 11 gennaio 1943, n. 138, non solo ha inteso modificare gli organismi mutualistici esistenti nei diversi settori produttivi, dando vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza, ma anche attribuito ad un ente di diritto pubblico l'onere della corresponsione delle prestazioni in tutti i casi non coperti per legge da altre forme previdenziali, il che sta a significare che l'assistenza da parte dell'ente e' tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore affetto da malattia e' costretto a subire per la impossibilita' di svolgere una normale attivita' lavorativa. Essa si presenta quindi come derogatoria della disciplina corporativa instaurata con l'art. 19 del contratto confederale del 2 gennaio 1939 - che non recepisce, ed al quale, malgrado vi faccia riferimento, non conferisce forza di legge - cosi' come e' derogatoria delle analoghe disposizioni contenute in altri contratti collettivi stipulati in materia, e idonea a garantire a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale in caso di malattia che ha trovato riconoscimento come diritto nella Costituzione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 - nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria che esclude l'indennita' di malattia quando questa dipenda da fatto colposo dell'assicurato - sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte