Sentenza 67/1975 (ECLI:IT:COST:1975:67)
Massima numero 7719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7717  7718


Titolo
SENT. 67/75 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA MALATTIE - ADDETTI ALL'INDUSTRIA - MALATTIE CONTRATTE PER COLPA DELL'ASSISTITO - DELIBERAZIONE DELL'I.N.A.M. 10 APRILE 1963 (CHE ESCLUDE L'INDENNITA' PER LE MALATTIE PROVOCATE DA FATTI GRAVAMENTE COLPOSI DELL'ASSICURATO) - ESAME DI LEGITTIMITA' DELLA DETTA DELIBERA RISERVATO AL GIUDICE DI MERITO.

Testo
Rientra nei compiti del giudice di merito valutare la legittimita' della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M. 10 aprile 1963 (regolamento delle prestazioni economiche agli assicurati) che ha disposto l'esclusione della indennita' per le malattie provocate da fatti gravemente colposi dell'assicurato, atteso che la legge istitutiva dell'Ente 11 gennaio 1943, n. 138, non gli riconosce alcun potere normativo per disciplinare la materia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte