Ordinanza 175/2020 (ECLI:IT:COST:2020:175)
Massima numero 42349
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  25/06/2020;  Decisione del  25/06/2020
Deposito del 29/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  42350


Titolo
Sanità pubblica - Emergenza epidemiologica COVID-19 - Comportamenti formali posti in essere dalle Regioni Lombardia e Veneto - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dal Codacons, in via suppletiva dello Stato - Carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Manifesta inammissibilità del conflitto.

Testo

È dichiarato manifestamente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dal Codacons nei confronti delle Regioni Lombardia e Veneto, in riferimento ai comportamenti formali posti in essere da queste nell'ambito della emergenza epidemiologica COVID-19, per violazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate allo Stato dagli artt. 117, commi secondo, lett. d), h) e q), e terzo, e 120, secondo comma, Cost. L'azione suppletiva dello Stato che il ricorrente dichiara di esercitare è del tutto estranea al nostro ordinamento e la sua prospettazione è quindi inidonea a superare la chiara e inequivoca limitazione soggettiva alla proposizione del conflitto tra enti che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, che attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per lo Stato al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Sotto il profilo oggettivo, sono contestati comportamenti - ovverosia dichiarazioni riportate dagli organi di stampa e ritenute "imputabili" alla Regione Lombardia, peraltro non meglio specificate né rispetto ai contenuti né con riguardo ai soggetti istituzionali che le avrebbero poste in essere, e il "Progetto per la riapertura delle attività produttive" della Regione Veneto del 17 aprile 2020 - evidentemente sprovvisti dei requisiti di efficacia e rilevanza esterna e, comunque sia, intrinsecamente inidonei a esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una competenza invasiva della sfera di attribuzioni costituzionali statali. Pertanto, la minaccia di lesione è puramente congetturale e il conflitto è promosso a fini meramente consultivi, configurandosi l'iniziativa del ricorrente come una forzatura dei meccanismi di instaurazione del conflitto tra enti.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, nessun elemento letterale o sistematico consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953. (Precedente citato: sentenza n. 130 del 2009).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, è ritenuto idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione anche un comportamento, purché questo sia un comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, dotato di efficacia e rilevanza esterna e - anche se preparatorio o non definitivo - diretto, in ogni caso, ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2020, n. 332 del 2011, n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988).



Atti oggetto del giudizio

   n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120  co. 2

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 3