Sentenza 69/1975 (ECLI:IT:COST:1975:69)
Massima numero 7721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7722  7723  7724  7725  7726  7727


Titolo
SENT. 69/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE ATTINENTE A FASI ULTERIORI DEL PROCEDIMENTO E CONDIZIONATA A SITUAZIONI ALLO STATO MERAMENTE IPOTIZZABILI E NON ATTUALI - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - COD.PROC.PEN., ART. 642.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 642 c.p.p., sollevata dal giudice di sorveglianza prima di provvedere sulla richiesta del p.m., poiche' trattasi di questione attinente a fasi ulteriori del procedimento, allo stato meramente ipotizzabile e, quindi, non attuali. - Cfr. sent. n. 168/1977; sentt. nn. 19/1974 e 110/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte