Sentenza 69/1975 (ECLI:IT:COST:1975:69)
Massima numero 7722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
20/03/1975; Decisione del
20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 69/75 B. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - COD.PROC.PEN., ART. 636 - INVITO DEL GIUDICE ALL'INTERESSATO A FARE DICHIARAZIONI IN SUO FAVORE - INTERPRETAZIONE IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - EQUIPARAZIONE DELL'INVITO ALL'ATTO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONTENUTO DELL'ATTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 69/75 B. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - COD.PROC.PEN., ART. 636 - INVITO DEL GIUDICE ALL'INTERESSATO A FARE DICHIARAZIONI IN SUO FAVORE - INTERPRETAZIONE IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - EQUIPARAZIONE DELL'INVITO ALL'ATTO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONTENUTO DELL'ATTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636 c.p.p. (sollevata in base all'assunto che detta norma si limiterebbe a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie e formalita', l'interessato a fare dichiarazioni in suo favore e non imporrebbe anche l'obbligo della formale contestazione dei fatti per i quali si procede, che invece sussiste nel processo ordinario), in quanto non v'ha dubbio che, dopo le pronunzie n. 53 del 1968, n. 168 del 1972 e 110 del 1974 di questa Corte, l'invito ex art. 636 c.p.p. sia equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa del procedimento ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a fondamento della minacciata misura di sicurezza: debba cioe' indicare non solo la forma di pericolosita' attribuita all'interessato ma anche le circostanze di fatto su cui si basa l'accusa.
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636 c.p.p. (sollevata in base all'assunto che detta norma si limiterebbe a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie e formalita', l'interessato a fare dichiarazioni in suo favore e non imporrebbe anche l'obbligo della formale contestazione dei fatti per i quali si procede, che invece sussiste nel processo ordinario), in quanto non v'ha dubbio che, dopo le pronunzie n. 53 del 1968, n. 168 del 1972 e 110 del 1974 di questa Corte, l'invito ex art. 636 c.p.p. sia equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa del procedimento ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a fondamento della minacciata misura di sicurezza: debba cioe' indicare non solo la forma di pericolosita' attribuita all'interessato ma anche le circostanze di fatto su cui si basa l'accusa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte