Sentenza 69/1975 (ECLI:IT:COST:1975:69)
Massima numero 7722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7721  7723  7724  7725  7726  7727


Titolo
SENT. 69/75 B. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - COD.PROC.PEN., ART. 636 - INVITO DEL GIUDICE ALL'INTERESSATO A FARE DICHIARAZIONI IN SUO FAVORE - INTERPRETAZIONE IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - EQUIPARAZIONE DELL'INVITO ALL'ATTO DI CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONTENUTO DELL'ATTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636 c.p.p. (sollevata in base all'assunto che detta norma si limiterebbe a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie e formalita', l'interessato a fare dichiarazioni in suo favore e non imporrebbe anche l'obbligo della formale contestazione dei fatti per i quali si procede, che invece sussiste nel processo ordinario), in quanto non v'ha dubbio che, dopo le pronunzie n. 53 del 1968, n. 168 del 1972 e 110 del 1974 di questa Corte, l'invito ex art. 636 c.p.p. sia equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa del procedimento ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a fondamento della minacciata misura di sicurezza: debba cioe' indicare non solo la forma di pericolosita' attribuita all'interessato ma anche le circostanze di fatto su cui si basa l'accusa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte