Sentenza 69/1975 (ECLI:IT:COST:1975:69)
Massima numero 7723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7721  7722  7724  7725  7726  7727


Titolo
SENT. 69/75 C. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA COD. PROC. PEN., ART. 637 - INVESTIGAZIONI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE PER IL PROCEDIMENTO ORDINARIO - INVITO A COMPARIRE DINANZI AL GIUDICE - CONTENUTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 637 c.p.p. (sollevata sotto il profilo che detta norma non prescriverebbe alcun limite di forma, di provenienza e di contenuto per gli accertamenti del giudice di sorveglianza) in quanto, dovendosi ritenere operanti nel processo di sicurezza, per logica necessaria estensione, le parallele disposizioni dettate per quello ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino, con prudente interpretazione compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le finalita' dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di sicurezza (sentt. n. 168 del 1972 e 110 del 1974), e' indubbio che nel caso di invito a comparire davanti al giudice per la decisione della misura debbano essere osservate tutte le formalita' necessarie all'espletamento della difesa e che, ove mai tale atto venga preceduto da veri e propri atti istruttori, debbano essere rispettate dal giudice le regole ordinarie anche per quanto riguarda l'intervento dell'interessato e del suo difensore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte