Sentenza 69/1975 (ECLI:IT:COST:1975:69)
Massima numero 7724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7721  7722  7723  7725  7726  7727


Titolo
SENT. 69/75 D. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 4, SECONDO COMMA - PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE - INVITO A COMPARIRE INNANZI AL COLLEGIO IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONTENUTO - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione poiche' le decisioni di questa Corte concernenti gli artt. 636 e 637 si riflettono parimenti sull'applicazione della disposizione in questione che a quelle fa esplicito richiamo per la disciplina del procedimento relativo all'applicazione delle misure di prevenzione (sent. n. 53 del 1968).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte