Sentenza 69/1975 (ECLI:IT:COST:1975:69)
Massima numero 7725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7721  7722  7723  7724  7726  7727


Titolo
SENT. 69/75 E. REATI E PENE - COD.PEN., ART. 106 - CONDANNE PER LE QUALI E' INTERVENUTA UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO (AMNISTIA) - EFFETTI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' A DELINQUERE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI CHE BENEFICIANO DI AMNISTIA IMPROPRIA O PROPRIA - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106 cod.pen., nella parte in cui dispone che, ai fini della dichiarazione di abitualita' a delinquere, si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia. E' evidente, infatti, che l'asserita disparita' di trattamento tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano beneficiare di una amnistia impropria (che, intervenendo dopo la sentenza definitiva di condanna, lascia persistere la rilevanza di questa ai fini della dichiarazione di abitualita' nel delitto) ovvero di un'amnistia propria (che, ai fini della dichiarazione di abitualita', toglie ogni rilevanza all'attivita' criminosa dell'imputato) e' pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso, a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi e' stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato. E quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa comportare diversita' di trattamento, e' ovvio che cio' costituisce mera disparita' di fatto, irrilevante in questa sede.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte