Sentenza 70/1975 (ECLI:IT:COST:1975:70)
Massima numero 7728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 70/75. PROCESSO PENALE - COD.PROC.PEN., ART. 512, N. 2 - IMPUTATO PROSCIOLTO PER AMNISTIA A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI - ESCLUSIONE DEL SUO DIRITTO DI APPELLARE LA SENTENZA DEL PRETORE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto del solo imputato di appellare contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia in conseguenza del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, contrasta con gli artt. 3 e 24, secondo co., della Costituzione. Invero nel caso di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio di comparizione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, non e' sufficiente un giudizio ipotetico, formulato allo stato degli atti, ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine di accertare in dibattimento se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia commesso e se sia previsto dalla legge come reato; e' soltanto sul presupposto di un giudizio affermativo di colpevolezza che potranno aver luogo la concessione delle attenuanti generiche ed il proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato. Da cio' discende la possibilita' che le sentenze di proscioglimento per amnistia arrechino, a seconda dei casi, un diverso pregiudizio morale e giuridico al soggetto prosciolto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte