Sentenza 71/1975 (ECLI:IT:COST:1975:71)
Massima numero 7729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
20/03/1975; Decisione del
20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7730
Titolo
SENT. 71/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD.PROC.CIV., ART. 51, SECONDO COMMA, E DISP.ATT., ART. 78 - ASTENSIONE DEL GIUDICE PER GRAVI RAGIONI DI CONVENIENZA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 71/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD.PROC.CIV., ART. 51, SECONDO COMMA, E DISP.ATT., ART. 78 - ASTENSIONE DEL GIUDICE PER GRAVI RAGIONI DI CONVENIENZA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Ancorche' il giudizio sulla rilevanza appartenga al giudice a quo, la Corte costituzionale puo' controllarne la motivazione, quando essa appaia manifestamente inadeguata. Il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimita' costituzionale delle norme che la disciplinano. Ma cio' gli e' consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullita' insanabile e rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 158 c.p.c. Pertanto, il pretore destinato a supplire un collega, titolare di altra pretura, non puo' estendere il suo esame alla legittimita' delle norme regolatrici della astensione del giudice, concernenti bensi' la ragione dell'impedimento del collega che era stato chiamato a sostituire, ma prive di diretta e necessaria rilevanza in ordine alla legittimita' della propria nomina. In conseguenza la questione sollevata relativamente agli artt. 51 del c.p.c. e 78 delle disposizioni di attuazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Ancorche' il giudizio sulla rilevanza appartenga al giudice a quo, la Corte costituzionale puo' controllarne la motivazione, quando essa appaia manifestamente inadeguata. Il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimita' costituzionale delle norme che la disciplinano. Ma cio' gli e' consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullita' insanabile e rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 158 c.p.c. Pertanto, il pretore destinato a supplire un collega, titolare di altra pretura, non puo' estendere il suo esame alla legittimita' delle norme regolatrici della astensione del giudice, concernenti bensi' la ragione dell'impedimento del collega che era stato chiamato a sostituire, ma prive di diretta e necessaria rilevanza in ordine alla legittimita' della propria nomina. In conseguenza la questione sollevata relativamente agli artt. 51 del c.p.c. e 78 delle disposizioni di attuazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte