Sentenza 71/1975 (ECLI:IT:COST:1975:71)
Massima numero 7730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
20/03/1975; Decisione del
20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7729
Titolo
SENT. 71/75 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 102, SECONDO COMMA - POTERE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PROVVEDERE ALLA SUPPLENZA DEL PRETORE IN CASO DI URGENZA (NELLA SPECIE, A SEGUITO DI ASTENSIONE AUTORIZZATA) - NON VIOLA IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 71/75 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 102, SECONDO COMMA - POTERE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PROVVEDERE ALLA SUPPLENZA DEL PRETORE IN CASO DI URGENZA (NELLA SPECIE, A SEGUITO DI ASTENSIONE AUTORIZZATA) - NON VIOLA IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il divieto di costituzione del giudice a posteriori, in relazione a regiudicanda gia' insorta, non puo' estendersi anche all'ipotesi in cui, ferma la competenza dell'organo giudicante precostituito per legge, si renda necessaria, per cause previste o disciplinate dalla legge, la sostituzione di un giudice. La continuita' e speditezza della funzione giurisdizionale esige che nei casi di mancanza o impedimento del titolare di un ufficio giudiziario possa provvedersi, specie se in via temporanea o contingente, mediante supplenze, sostituzioni, applicazioni. Ne' si puo' pretendere che a tal fine la legge determini procedimenti automatici, escludendo qualsiasi discrezionalita' di scelta da parte degli organi investiti di funzioni di direzione. E', pertanto, infondata, in relazione all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo co., dell'ordinamento giudiziario che disciplina la sostituzione del titolare di una pretura, attribuendo al Presidente del Tribunale il potere di destinare temporaneamente, per la sostituzione, altro pretore del circondario.
Il divieto di costituzione del giudice a posteriori, in relazione a regiudicanda gia' insorta, non puo' estendersi anche all'ipotesi in cui, ferma la competenza dell'organo giudicante precostituito per legge, si renda necessaria, per cause previste o disciplinate dalla legge, la sostituzione di un giudice. La continuita' e speditezza della funzione giurisdizionale esige che nei casi di mancanza o impedimento del titolare di un ufficio giudiziario possa provvedersi, specie se in via temporanea o contingente, mediante supplenze, sostituzioni, applicazioni. Ne' si puo' pretendere che a tal fine la legge determini procedimenti automatici, escludendo qualsiasi discrezionalita' di scelta da parte degli organi investiti di funzioni di direzione. E', pertanto, infondata, in relazione all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo co., dell'ordinamento giudiziario che disciplina la sostituzione del titolare di una pretura, attribuendo al Presidente del Tribunale il potere di destinare temporaneamente, per la sostituzione, altro pretore del circondario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte