Sentenza 72/1975 (ECLI:IT:COST:1975:72)
Massima numero 7731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
20/03/1975; Decisione del
20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 72/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO A QUO - DOMANDA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PROCURATORI LEGALI - NON DA' VITA AD UN GIUDIZIO - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' SOLLEVATE DI UFFICIO IN QUELLA SEDE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 72/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO A QUO - DOMANDA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PROCURATORI LEGALI - NON DA' VITA AD UN GIUDIZIO - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' SOLLEVATE DI UFFICIO IN QUELLA SEDE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta dal presidente del tribunale nel procedimento per l'iscrizione dei laureati in giurisprudenza nell'albo dei patrocinatori legali della pretura a norma dell'art. 6, lett. a, della legge 7 luglio 1901, n. 283. Infatti, in tale ipotesi, come risulta con sicurezza dalle disposizioni dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con r.d. 19 dicembre 1901, n. 547, il presidente del tribunale, verificata l'esistenza del requisito necessario (ossia del titolo che da' diritto alla iscrizione), "ordina la iscrizione nell'albo", senza che sia richiesto alcun procedimento o provvedimento in camera di consiglio, come previsto invece per l'abilitazione ai sensi dell'art. 6, lett. b, delle persone aventi i requisiti indicati dal successivo art. 7 della legge 283 del 1901.
Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta dal presidente del tribunale nel procedimento per l'iscrizione dei laureati in giurisprudenza nell'albo dei patrocinatori legali della pretura a norma dell'art. 6, lett. a, della legge 7 luglio 1901, n. 283. Infatti, in tale ipotesi, come risulta con sicurezza dalle disposizioni dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con r.d. 19 dicembre 1901, n. 547, il presidente del tribunale, verificata l'esistenza del requisito necessario (ossia del titolo che da' diritto alla iscrizione), "ordina la iscrizione nell'albo", senza che sia richiesto alcun procedimento o provvedimento in camera di consiglio, come previsto invece per l'abilitazione ai sensi dell'art. 6, lett. b, delle persone aventi i requisiti indicati dal successivo art. 7 della legge 283 del 1901.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte