Sentenza 73/1975 (ECLI:IT:COST:1975:73)
Massima numero 7732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 73/75. PROCESSO PENALE COD. PROC. PEN., ARTT. 152, 398 E 399 (SINGOLARMENTE E NELLA LORO CONNESSIONE E INTERDIPENDENZA) - OBBLIGO DELL'IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA'; OBBLIGO IMPOSTO DAL PRETORE DI PRONUNCIARE SENZ'ALTRO SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE OVE RISULTINO DIFETTOSE LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'; NON APPELLABILITA', DA PARTE DEL SOGGETTO PRIVATO, CONTRO LA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il complesso normativo risultante dagli artt. 152, 398 e 399 c.p.p., secondo cui si provvede all'immediata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela senza il previo interrogatorio dell'imputato, con esclusione del diritto di appellare tale pronunzia, non contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero l'interrogatorio presuppone pur sempre l'assunzione delle qualita' di imputato, mentre, laddove non si verifichino le condizioni per l'esercizio del diritto di querela ai sensi dell'art. 120 cod.pen. vengono a mancare "a priori", in modo assoluto, le premesse che consentono di dar corso all'azione penale. E tale sistema non e' suscettibile di riflessi esterni tali da dar luogo ragionevolmente ad una apparente situazione di discredito nei riguardi della persona cui venga attribuito un fatto perseguibile solo a querela di parte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte