Sentenza 74/1975 (ECLI:IT:COST:1975:74)
Massima numero 7733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7734  7735


Titolo
SENT. 74/75 A. LEGGI PENALI - IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE - COD. PEN., ART. 5 - REATI CONTRAVVENZIONALI DI CARATTERE MERAMENTE OMISSIVO - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI DARE, IN CONCRETO, LA PROVA DELL'IGNORANZA DELLA NORMA INCRIMINATRICE, E SOPRATTUTTO PER GLI STRANIERI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2 E 25 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dal combinato disposto degli artt. 73, comma terzo - che subordina l'entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia - e 25, comma secondo - che esclude la retroattivita' della norma penale - risulta la possibilita' offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della disposizione incriminatrice nel testo promulgato (nemo censetur ignorare legem). D'altra parte, l'esigenza di prescindere dalla conoscenza del singolo per l'applicazione della legge penale e' stata costantemente attuata in tutte le epoche e lo e' in quasi tutti gli ordinamenti attuali. Ne' puo' annoverarsi tra i diritti inviolabili dell'uomo, quello dello straniero di scegliere liberamente tra un comportamento omissivo lecito ed illecito e di potersi conformare liberamente alla legge, ne' si ravvisa alcun ipotizzabile contrasto con i precetti dell'art. 25 Cost. Pertanto, non e' fondata in riferimento agli artt. 2 e 25 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non prevede la possibilita' di dare, in concreto, la prova dell'ignoranza della norma incriminatrice in casi di reati contravvenzionali di carattere omissivo, e soprattutto per gli stranieri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte