Ordinanza 76/1975 (ECLI:IT:COST:1975:76)
Massima numero 7737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 76/75. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - PROROGA - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 32, E LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 592, ART. 5 TER, ULTIMO COMMA - ABROGAZIONE DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1961, N. 527, E ART. 1 DEL D.L.C.P.S. 1 APRILE 1947, N. 273, CHE ASSUMONO COME CAUSA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA L'IPOTESI IN CUI IL CONCEDENTE VOGLIA COMPIERE RADICALI TRASFORMAZIONI AGRARIE - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 44 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971 n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuiscono al concedente la facolta' di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie) gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 107 del 1974 e, per effetto di tale decisione, privi di ogni efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione. Cfr. sent. n. 107/1974

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte