Ordinanza 77/1975 (ECLI:IT:COST:1975:77)
Massima numero 7738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 77/75. DIRITTO DI DIFESA - EDILIZIA - LEGGE 25 NOVEMBRE 1962, N. 1684, ART. 29, SECONDO COMMA - INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE - QUALITA' DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTA' DI EFFETTUARE ULTERIORI ACCERTAMENTI DI CARATTERE TECNICO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962 n. 1684 (contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche"), gia' dichiarata infondata con sentenza n. 145 del 1974 e manifestamente infondata con ordinanza n. 294 del 1974, senza che siano stati allegati o sussistano motivi che inducano a modificare le predette decisioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte