Ordinanza 78/1975 (ECLI:IT:COST:1975:78)
Massima numero 7739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  20/03/1975;  Decisione del  20/03/1975
Deposito del 25/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 78/75. PROCESSO PENALE - ATTI DEL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 462, PRIMO COMMA, N. 3 - LETTURA DELLE DISPOSIZIONI TESTIMONIALI RESE IN ISTRUTTORIA QUANDO RISULTI CHE IL TESTE SIA IRREPERIBILE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sottopostale quando e' gia' stata dichiarata non fondata con una precedente pronunzia, e non vengono addotti validi argomenti in contrario. (Nella specie era stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 462, primo comma, n. 3 del c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della pretesa illegittimita' della lettura in dibattimento delle disposizioni dei testi divenuti irreperibili, gia' dichiarata infondata con la sent. n. 154 del 9 novembre 1973).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte