Ordinanza 176/2020 (ECLI:IT:COST:2020:176)
Massima numero 42352
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  25/06/2020;  Decisione del  25/06/2020
Deposito del 29/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Legge - Procedimento legislativo - Iter di approvazione della proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, compresi quelli eletti nella circoscrizione Estero - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal senatore Raffaele Fantetti, eletto nella circoscrizione Estero - Denunciata violazione del diritto alla rappresentanza democratica degli elettori italiani residenti all'estero registrati nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) - Omessa prospettazione di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare - Carenza del requisito soggettivo per la proposizione del conflitto - Manifesta inammissibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato manifestamente inammissibile, per carenza del requisito soggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Raffaele Fantetti in riferimento all'approvazione, in via definitiva e in seconda deliberazione, da parte della Camera dei deputati, nella seduta dell'8 ottobre 2019, della proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B in materia di riduzione del numero dei parlamentari, e all'approvazione della medesima proposta di legge, in seconda deliberazione, da parte del Senato della Repubblica in data 11 luglio 2019. Il ricorrente non denunzia la menomazione di sue prerogative, connesse allo svolgimento della funzione parlamentare, bensì censura l'assenza di proporzionalità nel rapporto tra elettori ed eletti derivante dalla riduzione del numero dei parlamentari, con conseguente asserita violazione del principio di rappresentanza democratica che connota la Repubblica parlamentare italiana e del connesso diritto di rappresentanza democratica degli elettori registrati nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Tale carenza determina la manifesta inammissibilità del conflitto sollevato, spettando al singolo parlamentare motivare la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, è necessario che il singolo parlamentare alleghi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle proprie funzioni costituzionali, essendogli richiesto di motivare la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali. (Precedenti citati: ordinanze n. 129 del 2020, n. 86 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 181 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

   n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte