Sentenza 81/1975 (ECLI:IT:COST:1975:81)
Massima numero 7742
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
21/03/1975; Decisione del
21/03/1975
Deposito del 27/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/75 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - ATTO GIURISDIZIONALE - RICORSO REGIONALE PROPOSTO SENZA PREVIA PRONUNZIA DELLA CASSAZIONE PER ASSOLUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - RICORSO REGIONALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - DECORRENZA - CONOSCENZA DELL'ATTO IMPUGNATO - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE.
SENT. 81/75 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - ATTO GIURISDIZIONALE - RICORSO REGIONALE PROPOSTO SENZA PREVIA PRONUNZIA DELLA CASSAZIONE PER ASSOLUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - RICORSO REGIONALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - DECORRENZA - CONOSCENZA DELL'ATTO IMPUGNATO - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE.
Testo
Sono infondate le eccezioni di rito sollevate dalla difesa dello Stato, riassumibili nei seguenti termini: 1) il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Abruzzo potrebbe essere inammissibile sotto il profilo che il provvedimento del giudice istruttore che ha disposto procedersi contro 37 consiglieri regionali per il reato di peculato ravvisato nell'adozione delle delibere 26-27 luglio 1971 del Consiglio e 19 ottobre 1971 della Giunta non e' stato previamente impugnato dalla Cassazione, ex art. 524, n. 2, c.p.p., per difetto assoluto di giurisdizione; 2) il ricorso sarebbe inammissibile per tardivita' perche' notificato ben oltre 60 giorni dalla data in cui i consiglieri regionali ricevettero gli avvisi di procedimento (20 ottobre 1972). Invero la prima eccezione e' inconsistente giacche', a parte ogni altro rilievo, decisiva e' la considerazione che la Regione non avrebbe potuto, in base al diritto vigente, promuovere una pronuncia della Cassazione in ordine all'assunto difetto di giurisdizione; parimenti infondata e' la seconda eccezione, in quanto non risulta che la Regione, come tale, abbia avuto conoscenza di atti processuali anteriori di almeno 60 giorni alla proposizione del conflitto.
Sono infondate le eccezioni di rito sollevate dalla difesa dello Stato, riassumibili nei seguenti termini: 1) il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Abruzzo potrebbe essere inammissibile sotto il profilo che il provvedimento del giudice istruttore che ha disposto procedersi contro 37 consiglieri regionali per il reato di peculato ravvisato nell'adozione delle delibere 26-27 luglio 1971 del Consiglio e 19 ottobre 1971 della Giunta non e' stato previamente impugnato dalla Cassazione, ex art. 524, n. 2, c.p.p., per difetto assoluto di giurisdizione; 2) il ricorso sarebbe inammissibile per tardivita' perche' notificato ben oltre 60 giorni dalla data in cui i consiglieri regionali ricevettero gli avvisi di procedimento (20 ottobre 1972). Invero la prima eccezione e' inconsistente giacche', a parte ogni altro rilievo, decisiva e' la considerazione che la Regione non avrebbe potuto, in base al diritto vigente, promuovere una pronuncia della Cassazione in ordine all'assunto difetto di giurisdizione; parimenti infondata e' la seconda eccezione, in quanto non risulta che la Regione, come tale, abbia avuto conoscenza di atti processuali anteriori di almeno 60 giorni alla proposizione del conflitto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte