Sentenza 81/1975 (ECLI:IT:COST:1975:81)
Massima numero 7743
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  21/03/1975;  Decisione del  21/03/1975
Deposito del 27/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7742  7744


Titolo
SENT. 81/75 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE ABRUZZO - STATO GIURIDICO DEI CONSIGLIERI - ASSICURAZIONI AD ESSO CONNESSE - DELIBERAZIONI CONSILIARI 26-27 LUGLIO 1971 ADOTTATE IN FORMA AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A RAVVISARVI GLI ESTREMI DEL REATO DI PECULATO - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PROCESSUALI ADOTTATI.

Testo
Il ricorso della Regione e' fondato nella parte concernente il divieto del giudice ordinario di accertare la penale responsabilita' dei consiglieri regionali che approvarono le delibere 26-27 luglio 1971 del Consiglio (concernenti il concorso finanziario della Regione nell'onere assunto dai consiglieri per la stipula dell'assicurazione contro gli infortuni), in relazione all'art. 122, quarto comma, della Costituzione, secondo cui "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Pur distinguendosi nettamente, tale immunita', da quelle piu' ampie attribuite dall'art. 68 Cost. ai membri del Parlamento in relazione alle funzioni sovrane esercitate, essa e' correlata alle attribuzioni dei Consigli regionali, che pur si inquadrano in autonomie costituzionalmente garantite. Il Costituente ha voluto quindi assicurare la necessaria liberta' dei Consigli regionali per quanto attiene alle opinioni espresse ed ai voti dati in Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni. La forma amministrativa che connota le citate deliberazioni consiliari del 26-27 luglio 1971 non vale quindi ad escludere l'irresponsabilita' di coloro che le adottarono nell'esercizio di funzioni spettanti al Consiglio e deve, di conseguenza, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria procedente che ha ritenuto di ravvisare, in quella votazione, gli elementi del reato di peculato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 4

Altri parametri e norme interposte