Sentenza 81/1975 (ECLI:IT:COST:1975:81)
Massima numero 7744
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
21/03/1975; Decisione del
21/03/1975
Deposito del 27/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 81/75 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE ABRUZZO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 19 OTTOBRE 1971 (SPESE INDIFFERIBILI ED URGENTI, CON ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO) - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PENALE DEI COMPONENTI LA GIUNTA - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 81/75 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE ABRUZZO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 176 DEL 19 OTTOBRE 1971 (SPESE INDIFFERIBILI ED URGENTI, CON ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO) - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PENALE DEI COMPONENTI LA GIUNTA - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
Spetta agli organi giurisdizionali dello Stato procedere per l'accertamento della eventuale responsabilita' penale dei componenti della Giunta della Regione Abruzzo in ordine alla delibera n. 176, da essa adottata il 19 ottobre 1971. Invero l'immunita' invocata copre esclusivamente quelle attivita' che costituiscono esplicazione di una funzione consiliare, per garantire l'autonomia del Consiglio. L'ipotizzata estensione alle funzioni della Giunta regionale contrasta sia con l'interpretazione letterale dell'art. 122 Cost., sia con la ratio dell'istituto. E' nota infatti la contrapposizione tra funzioni della Giunta e funzioni del Consiglio evidenziata dalla Costituzione, che all'art. 121 configura la Giunta quale organo esecutivo della Regione, e ripresa da molteplici altre disposizioni. La circostanza che i membri della Giunta debbano essere scelti tra i Consiglieri e' irrilevante sia in relazione alla chiara formulazione dell'art. 122, quarto comma, Cost. - che in quanto norma eccezionale deve essere interpretata rigorosamente - sia a cagione della natura funzionale dell'immunita' in esame, che e' prevista a tutela delle funzioni riservate al Consiglio regionale. Ne' ha pregio la tesi della ricorrente secondo cui dovrebbe riconoscersi ai membri della Giunta della Regione Abruzzo l'immunita' per i voti espressi con l'approvazione della citata delibera del 19 ottobre 1971, sotto il particolare profilo che essa venne adottata, in via provvisoria, in base ad un decreto del Ministro del tesoro, emesso ex art. 15 della legge n. 281 del 1970: che' anzi proprio tali disposizioni consentivano alla Giunta di poter deliberare spese indifferibili ed urgenti anche prima dell'istituzione della Commissione statale di controllo, ma soltanto sotto la sua responsabilita' e salva la successiva approvazione da parte della Commissione, la quale al contrario, nella specie, annullo' la delibera.
Spetta agli organi giurisdizionali dello Stato procedere per l'accertamento della eventuale responsabilita' penale dei componenti della Giunta della Regione Abruzzo in ordine alla delibera n. 176, da essa adottata il 19 ottobre 1971. Invero l'immunita' invocata copre esclusivamente quelle attivita' che costituiscono esplicazione di una funzione consiliare, per garantire l'autonomia del Consiglio. L'ipotizzata estensione alle funzioni della Giunta regionale contrasta sia con l'interpretazione letterale dell'art. 122 Cost., sia con la ratio dell'istituto. E' nota infatti la contrapposizione tra funzioni della Giunta e funzioni del Consiglio evidenziata dalla Costituzione, che all'art. 121 configura la Giunta quale organo esecutivo della Regione, e ripresa da molteplici altre disposizioni. La circostanza che i membri della Giunta debbano essere scelti tra i Consiglieri e' irrilevante sia in relazione alla chiara formulazione dell'art. 122, quarto comma, Cost. - che in quanto norma eccezionale deve essere interpretata rigorosamente - sia a cagione della natura funzionale dell'immunita' in esame, che e' prevista a tutela delle funzioni riservate al Consiglio regionale. Ne' ha pregio la tesi della ricorrente secondo cui dovrebbe riconoscersi ai membri della Giunta della Regione Abruzzo l'immunita' per i voti espressi con l'approvazione della citata delibera del 19 ottobre 1971, sotto il particolare profilo che essa venne adottata, in via provvisoria, in base ad un decreto del Ministro del tesoro, emesso ex art. 15 della legge n. 281 del 1970: che' anzi proprio tali disposizioni consentivano alla Giunta di poter deliberare spese indifferibili ed urgenti anche prima dell'istituzione della Commissione statale di controllo, ma soltanto sotto la sua responsabilita' e salva la successiva approvazione da parte della Commissione, la quale al contrario, nella specie, annullo' la delibera.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Altri parametri e norme interposte