Sentenza 82/1975 (ECLI:IT:COST:1975:82)
Massima numero 7745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
21/03/1975; Decisione del
21/03/1975
Deposito del 27/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/75 A. CINEMATOGRAFIA - PROIEZIONE DI FILM - TUTELA DEL BUON COSTUME - LEGGE 21 APRILE 1962, N. 161 - NULLA OSTA AMMINISTRATIVO - POSSIBILITA' DI SEQUESTRO - IPOTESI.
SENT. 82/75 A. CINEMATOGRAFIA - PROIEZIONE DI FILM - TUTELA DEL BUON COSTUME - LEGGE 21 APRILE 1962, N. 161 - NULLA OSTA AMMINISTRATIVO - POSSIBILITA' DI SEQUESTRO - IPOTESI.
Testo
Nel nostro ordinamento la proiezione dei film non e' libera giacche' la legge 21 aprile 1962, n. 161, a tutela del bene collettivo del buon costume, da una parte subordina la diffusione dell'opera cinematografica ad un controllo preventivo costituito da un nulla osta amministrativo rilasciato dal Ministro competente, previo parere di apposite commissioni, presiedute da magistrati, che hanno appunto il compito di visionare i film e dall'altra contemplano la possibilita' del sequestro sia del film che non e' stato sottoposto alla prescritta revisione, sia di quello a cui il nulla osta sia stato negato.
Nel nostro ordinamento la proiezione dei film non e' libera giacche' la legge 21 aprile 1962, n. 161, a tutela del bene collettivo del buon costume, da una parte subordina la diffusione dell'opera cinematografica ad un controllo preventivo costituito da un nulla osta amministrativo rilasciato dal Ministro competente, previo parere di apposite commissioni, presiedute da magistrati, che hanno appunto il compito di visionare i film e dall'altra contemplano la possibilita' del sequestro sia del film che non e' stato sottoposto alla prescritta revisione, sia di quello a cui il nulla osta sia stato negato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte