Sentenza 82/1975 (ECLI:IT:COST:1975:82)
Massima numero 7747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1975;  Decisione del  21/03/1975
Deposito del 27/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7745  7746  7748  7749  7750


Titolo
SENT. 82/75 C. PROCESSO PENALE - DURATA DEL SEQUESTRO PENALE E RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE - COD. PROC. PEN., ART. 622, ULTIMO COMMA - NON IMPONE LA RESTITUZIONE DEL FILM SEQUESTRATO, NELL'IPOTESI DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER MANCANZA DI OSCENITA' IMPUGNATA DAL P.M. - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' in contrasto con l'art. 21 Cost., che proclama il fondamentale diritto di tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione - tra i quali rientra innegabilmente anche l'opera cinematografica - l'art. 622 u.c. Cod. proc. pen., il quale (secondo l'interpretazione ormai consolidata datane dalla giurisprudenza e sulla quale la Corte e' chiamata ad esprimere il proprio giudizio) e' inteso nel senso che non possa procedersi alla restituzione di un film sequestrato prima della sentenza definitiva di proscioglimento, dovendo il film considerarsi cosa di cui va ordinata la confisca (ex art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.) allorche' successivamente intervenga sentenza di condanna. Il sequestro, infatti, quale mezzo di prevenzione diretto a tutelare il buon costume puo' trovare fondamento costituzionale nell'art. 21, u.co., Cost., quando venga disposto prima di una sentenza di proscioglimento o sia tenuto fermo in caso di sentenza di condanna, ma non ha piu' ragion d'essere e va quindi revocato se la decisione emessa dal giudice, sebbene gravata d'appello, abbia accertato l'assenza di antigiuridicita' nella condotta dell'imputato e la non oscenita' del film sequestrato: in presenza di una decisione del genere cade, infatti, il fumus boni iuris dell'accusa; viene meno l'esigenza di tutela del buon costume e, cessati i presupposti che giustificarono l'adozione della misura cautelare, sorge l'obbligo di restituire tutte le copie del film sequestrato, salvo quelle necessarie per finalita' processuali degli ulteriori gradi di giudizio. Va pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 21 Cost., dell'art. 662, u.co., del cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza tale norma impedisce la restituzione di un film sequestrato agli aventi diritto nel caso in cui con sentenza non definitiva di proscioglimento, impugnata dal p.m., sia stata esclusa l'oscenita' dell'opera.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte