Sentenza 82/1975 (ECLI:IT:COST:1975:82)
Massima numero 7748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1975;  Decisione del  21/03/1975
Deposito del 27/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7745  7746  7747  7749  7750


Titolo
SENT. 82/75 D. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - PROIEZIONE DI FILM - SEQUESTRO CAUTELARE DISPOSTO DAL PUBBLICO MINISTERO - EFFETTI - CESSAZIONE QUANDO INTERVENGA L'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE ANCHE SE NON DEFINITIVO.

Testo
Il diritto di manifestare e divulgare il proprio pensiero mediante la proiezione di un film puo' essere in via preventiva e provvisoria compresso mediante la misura cautelare del sequestro disposta dal P.M. a tutela del buon costume fin tanto che il giudice non abbia dissipato il sospetto di oscenita' dell'opera cinematografica prospettato dal P.M.; nessun motivo, pero', sussiste per tener fermi gli effetti limitativi di tale mezzo di cautela quando sia in prosieguo intervenuto l'accertamento giudiziale - sia pure non definitivo - che escluda l'oscenita' dell'opera non essendo piu' giustificabile il ritardo della concreta attuazione del diritto di manifestazione del pensiero che l'art. 21 Cost. annovera tra i fondamentali diritti dei cittadini in quanto costituisce uno dei cardini del nostro sistema democratico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte